STATUTO
“ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge.) DI PAVIA – APS”
Art. 1
È costituito in Pavia l’Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato “ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge.) DI PAVIA – APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pavia, via San Lanfranco n. 4.
Art. 2
L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dall’Etica cristiana.
Art. 3
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
Art. 4
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale elencate al comma 1, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 rappresentate da:
In particolare l’Associazione si propone di elaborare, realizzare e diffondere:
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e non. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5
Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione i genitori, coloro che legalmente o di fatto ne esercitano la potestà e coloro che condividono le finalità dell’Associazione e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
La domanda di ammissione all’Associazione deve contenere:
L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguale diritto a:
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
Art. 6
L’Associazione ha struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 7
L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, è presieduta dal Presidente e delibera
validamente a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica di Statuto.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’avviso deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione.
Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ed almeno 1/3 dei soci, lo ritengano opportuno.
Art. 8
L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto, ad esclusione dell’art. 2 che definisce l’identità culturale dell’Associazione.
Art. 9
L’Assemblea:
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, su richiesta della maggioranza dei componenti, almeno una volta al bimestre. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della convocazione.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 11
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
Art. 12
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell’Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole per la ratifica allo stesso nella sua prima riunione. Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie Istituzioni del territorio.
Art. 13
Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative, dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà, dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, per finanziare le iniziative che rientrano nell’oggetto sociale.
Art. 14
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15
L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
Art. 16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 17
L’Associazione aderisce all’ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (A.GE.) NAZIONALE – APS e all’ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (A.GE.) LOMBARDIA – APS, delle quali accetta lo Statuto, condivide le linee programmatiche, le direttive e gli oneri associativi.
E-mail: agepavia@libero.it
Indirizzo: Via San Lanfranco n. 4 – 27100 Pavia
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI aps DI PAVIA
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.